Gli “Edifici industriali” sono identificati all'Articolo 10, comma 6 delle Norme Urbanistiche Edilizie di Attuazione (N.U.E.A.), sotto l'appellativo di «edifici per abitazioni ed attività di servizio, artigianali o produttive incluse tra gli Edifici della costruzione ottocentesca della città», di cui al punto 4) del medesimo articolo, ma ricadono anche all'interno dei contenuti di cui al punto 5) «Edifici del periodo tra le due guerre [ossia che] comprendono gli edifici che hanno integrato e completato la costruzione ottocentesca della città, nel periodo tra le due guerre [...]» e anche «edifici per servizi ed uffici», annoverati e tutelati dai contenuti di cui all'Art. 26 del PRG vigente — Edifici di particolare interesse storico ed edifici caratterizzanti il tessuto storico esterni alla Zona Urbana Centrale Storica, al comma 5 punto 3) quali “Edifici di valore storico ambientale”, con particolare riferimento a «[...] edifici industriali», e ancora al comma 6 punto 4) “Edifici di valore documentario”, nella categoria «[...] edifici produttivi».